Art 1. Oggetto del contratto

  1. L’Azienda previa sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a comunicare e promuovere attraverso canali digitali e tradizionali le iniziative e le promozioni del CLIENTE.
  2. Il Cliente si obbliga espressamente a cooperare con L’Azienda al fine di agevolare il rendimento dei servizi descritti al precedente Articolo 1.1 del presente Contratto.
  3. L’Azienda si riserva il diritto di scegliere le modalità dei messaggi pubblicitari in comune accordo con il Cliente.
  4. Il contratto comprende i servizi indicati nel contratto rapido, che è parte integrante del presente contratto.
  5. In accordo con il rapporto di collaborazione esistente, l’Azienda potrà estendere l’ambito del presente contratto ad altre attività necessarie al perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1.1, ove concordato da entrambe le parti.
  6. Le parti si riservano il diritto di concordare anticipatamente e per iscritto condizioni dedicate, economiche e non solo, in riferimento ad eventuali progetti aggiuntivi di cui al all’articolo 1.5

Art. 2 – Durata del Contratto

Il presente contratto è in vigore dal pagamento della data di pagamento della fattura di acconto e sino al 30/11/2023. Il presente contratto si intenderà risolto alla sua scadenza naturale senza bisogno di ulteriori preavvisi.

Art. 3 – Sede Operativa

Le parti individuano come sede operativa di riferimento quella di attività dell’Azienda, concordando tuttavia la totale flessibilità nei luoghi e negli orari di lavori. 

Art. 4 – Corrispettivi

Le parti concordano il compenso indicato nel contratto rapido

Art. 5 – Termini di pagamento

Il Cliente verserà all’Azienda il corrispettivo di cui al precedente punto (4) nelle modalità indicate nel contratto rapido da considerarsi essenziale e inderogabile. Eventuali corrispettivi aggiuntivi, se preventivamente concordati con il cliente, verranno fatturati separatamente con termini di pagamento dedicati. 

Art. 6 – Diritto di Coordinamento

Il Cliente garantisce all’Azienda il diritto di Coordinamento delle azioni di marketing e comunicazione sia online che offline per tutta la durata del presente contratto per tutti i servizi afferenti all’area di competenza dell’Azienda quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo

Art. 7 – Risoluzione

  1. L’Azienda avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice. Civile, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni, al verificarsi del mancato pagamento del corrispettivo nei termini previsti al punto 5.
  2. In caso di mancato pagamento del corrispettivo convenuto e nei termini contrattualmente previsti ed accettati, L’Azienda, provvederà anche a sospendere immediatamente la propria attività e provvederà a comunicare, tramite lettera raccomandata A.R., ovvero anche mediante PEC, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo 7.
  3. Costituiscono, altresì, eventi risolutivi del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.:
    1. l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
    2. il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
    3. atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte. 

Art. 8 – Recesso

Ciascuna delle parti contraenti  ha il diritto di  recedere  dal  contratto con effetto

immediato nel caso in cui l’altra parte sia sottoposta a liquidazione volontaria, concordato stragiudiziale o procedura concorsuale.

Art. 9 – Dichiarazioni

L’Azienda e il Cliente dichiarano e garantiscono di:

  1. avere il diritto di stipulare a proprio nome il presente Contratto;
  2. non violare i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.

Art. 10 – Risarcimento dei danni per inadempimento

Non costituisce inadempimento contrattuale la mancata esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto dovuta a cause non imputabili all’Azienda quali: l’interruzione di Internet per ragioni di ordine pubblico, scioperi, incendi, tempeste, allagamenti, terremoti o altri disastri naturali, atti di violenza, guerra, rivolta, insurrezione, disordine e invasione.

Art. 11 – Non Interferenza

L’Azienda e il Cliente si impegnano reciprocamente in un accordo di non interferenza atto a garantire la corretta convivenza tra le parti, la mancata ottemperanza del quale genererà l’immediata risoluzione del presente contratto.

  1. Le parti si impegnano a non assumere o contattare per prestazioni occasionali o professionali dipendenti/collaboratori della controparte per tutta la durata del presente contratto e per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla sua fine.
  2. Le parti si impegnano reciprocamente a non intavolare trattative o intrattenere relazioni commerciali dirette, in modo consapevole, con clienti o contatti della controparte, in maniera diretta (es. potenziali clienti, richiedenti preventivo, ecc) o indiretta (es. referenze di clienti, ecc).
  3. Le parti si impegnano reciprocamente a non intavolare trattative o intrattenere relazioni commerciali, dirette o indirette, con concorrenti della controparte.
  4. Per tutto quanto indicato nei punti 11.1-11.2 rimane salva la possibilità per le parti di individuare forme specifiche e particolareggiate di condivisione delle reti di contatti e del lavoro e di concordare, anticipatamente e per iscritto, deroghe alle disposizioni di cui all’intero Articolo 11. In assenza di tale concordato le parti si impegnano ad un risarcimento di importo pari al valore equivalente del periodo di contemporaneità rispetto al presente contratto.

Art. 12 – Riservatezza

  1. I termini del presente contratto, le informazioni ed i dati presenti nel contratto sono considerati informazioni riservate e confidenziali. Ciascuna parte farà in modo che tale impegno di riservatezza sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le suddette informazioni siano state comunicate e adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle medesime e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che nessuna delle parti sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente articolo 12 per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o in seguito ad espresso consenso scritto dell’altra parte.
  2. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore per la durata del presente contratto e per i due anni successivi alla scadenza per qualsivoglia ragione del medesimo e comprende l’obbligo di non utilizzare le informazioni riservate per scopi non previsti da questo contratto.
  3. II divieti di divulgazione di cui al presente articolo 12 punti  12.1 e 12.2 non si applicano,qualora la parte dimostri che le informazioni erano già disponibili al pubblico o che ne era già legalmente a conoscenza al momento della comunicazione ad opera della controparte.

Art. 13 – Modifiche e Rinunce

  1. L’Azienda si riserva il diritto di modificare le condizioni del presente contratto, dandone comunicazione al Cliente a mezzo di lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata (PEC); il Cliente potrà recedere tramite comunicazione scritta dal Contratto entro trenta (30) giorni dalla data in cui saranno comunicate dall’Azienda  le eventuali modifiche contrattuali, se non intende accettare queste ultime. In caso contrario il nuovo Contratto si considera accettato a tutti gli effetti di legge con le modifiche apportate .
  2. Il mancato o ritardato esercizio da parte di uno dei contraenti di un diritto o di un potere previsti nel presente Contratto non costituisce una rinuncia agli stessi. Allo stesso modo l’esercizio parziale di uno di tali diritti o poteri non preclude l’ulteriore esercizio di essi.

Art. 14 – Legge applicabile. Foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, efficacia ed esecuzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Brindisi.

Art. 15 – Elezione di Domicilio

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata A.R. o  tramite PEC  per la prova dell’avvenuta ricezione.

Art. 16 – Disposizioni Finali

  1. Qualunque disposizione del presente Contratto illecita non pregiudica le altre disposizioni 
  2. Il Cliente dichiara di accettare integralmente i sopraelencati  articoli ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile.

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